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CLIENTE INADEMPIENTE CONDANNATO AL PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI. Diritto al compenso professionale anche in assenza di preventivo.

L’operatività della prescrizione presuntiva.

Con la recente Sentenza n. 832/2024, depositata il 25 marzo 2024, il Tribunale di Nola, Sezione Civile, ha definitivamente definito una complessa controversia riguardante il compenso dovuto a un professionista per prestazioni legali rese in ambito tributario. La decisione rappresenta un importante contributo giurisprudenziale nella materia dei rapporti tra professionisti e clienti, confermando il diritto al compenso anche in assenza di preventivi formalmente sottoscritti e delineando con chiarezza gli oneri probatori delle parti in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le Origini della Controversia.

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo promosso da un professionista, assistito dall’avv. Giuseppe Tarallo, per ottenere il pagamento di un credito di circa 22.770 euro, relativo a onorari per attività di consulenza, assistenza e rappresentanza svolte in diversi giudizi tributari, sia dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che alla Commissione Tributaria Regionale Campania. Tali prestazioni avevano permesso l’annullamento di avvisi di accertamento e intimazioni di pagamento, di importo complessivamente superiore ai 100.000 euro, con evidenti benefici economici per il cliente.

Nonostante ciò, il cliente aveva versato solo un acconto di 1.900 euro, contestando la rimanente somma e opponendosi al decreto ingiuntivo.

Le Eccezioni Sollevate dal Cliente

Nel procedimento di opposizione, il cliente ha articolato una difesa articolata su più fronti:

  • ha contestato la validità dei contratti professionali, denunciandone la nullità per la mancata sottoscrizione dei preventivi, che a suo avviso avrebbero dovuto formalizzare l’accordo sul compenso.
  • ha sostenuto di aver già effettuato i pagamenti dovuti, producendo documentazione che però è stata contestata dal professionista per mancanza di validità e coerenza.
  • ha sollevato l’eccezione di prescrizione presuntiva del credito.
  • ha infine messo in discussione l’applicazione dell’IVA al compenso richiesto.

La Replica di Studio Legale GT

Il professionista, attraverso lo Studio Legale GT, ha contestato energicamente tutte le difese del cliente, dimostrando in primo luogo che la prova del credito era sostenuta da mandati e preventivi che, richiamando le tabelle ministeriali del D.M. 55/2014, conferivano liquidità ed esigibilità al credito stesso. Ha inoltre rilevato come la mancata sottoscrizione dei preventivi non precludesse il diritto al compenso, in quanto il calcolo avrebbe dovuto seguire i parametri ministeriali, come previsto dalla normativa di riferimento.

Sull’avvenuto pagamento, lo Studio Legale GT ha evidenziato l’inconsistenza e la genericità delle ricevute prodotte dal cliente, molte delle quali prive di sottoscrizione, riferite a prestazioni di altri professionisti o addirittura antecedenti alla costituzione del rapporto professionale contestato. Inoltre, ha ribadito che la prova dell’avvenuto pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, grava sul debitore.

Per quanto riguarda la prescrizione, è stato spiegato che la cosiddetta prescrizione presuntiva presuppone un pagamento che il cliente aveva negato, rendendo inapplicabile tale eccezione. Infine, la richiesta dell’IVA è stata qualificata come un onere a carico del cliente, conforme alla normativa vigente.

La Decisione del Tribunale. In particolare la posizione sulla prescrizione presuntiva.

Il Tribunale ha accolto le ragioni del professionista. Nel valutare le prove, il giudice ha affermato che in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore deve dimostrare l’esistenza e la quantificazione del credito, mentre spetta al debitore dimostrare l’estinzione dell’obbligazione, ad esempio attraverso il pagamento. Il Tribunale ha quindi ritenuto provato il diritto al compenso, liquidando l’importo in base ai parametri del D.M. 55/2014. Sono state rigettate le eccezioni sull’irrilevanza dell’IVA  e sulla prescrizione presuntiva. In particolare, il Tribunale ha richiamato il principio fondamentale enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la prescrizione presuntiva, prevista dall’art. 2959 c.c.4, non si fonda sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo (come la prescrizione ordinaria), ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia già avvenuto nel termine previsto4. Di conseguenza, l’eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non aver pagato, o qualora contesti di dover pagare in tutto o in parte il debito Tale comportamento (contestare il debito anziché affermare di aver pagato, come invece implica la presunzione) è considerato sintomatico del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti stessi della presunzione presuntiva.

Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che la posizione processuale assunta dal cliente opponente fosse “incompatibile con l’istituto della prescrizione presuntiva”, poiché quest’ultima “presuppone l’avvenuto pagamento e il riconoscimento dell’obbligazione”.

La pronuncia del Tribunale di Nola ribadisce principi consolidati in tema di rapporti professionali, sottolineando come l’assenza di un preventivo sottoscritto non precluda il diritto al compenso, purché il professionista dimostri l’effettiva prestazione e il relativo beneficio al cliente. Inoltre, viene chiaramente definito il riparto degli oneri probatori tra creditore e debitore nell’ambito dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Questa pronuncia rappresenta un importante riconoscimento della tutela del professionista per il recupero dei prorpi crediti professionali.  Studio Legale GT è al Tuo fianco per qualsiasi richiesta di recupero crediti per compensi professionali.

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